Rispetto alla 1ª edizione, si è proceduto: ad aggiornare il testo con le disposizione del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (in G.U. n.103 del 5 maggio 2017 – Suppl. Ordinario n. 22); a sostituire i testi delle linee guida ancora in consultazione o comunque provvisori alla data della 1ª edizione (Settembre 2016) con i testi definitivi;
a inserire tutta la normativa di attuazione non ancora emanata alla data della 1ª edizione o i testi della stessa, variati successivamente; a evidenziare le variazioni al testo base del d. lgs. 50/2016 (con testo in grassetto) mantenendo (con testo barrato) le precedenti formulazioni; a modificare e aggiornare i materiali di ausilio operativo, in particolare la guida ai metodi di calcolo automatico dell’anomalia delle offerte; ad aggiornare il titolo del Codice, diventato «Codice degli Appalti» in luogo della precedente formulazione.
Un appalto pubblico, nell’ordinamento giuridico di uno Stato, è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.
Tale definizione, contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che all’art. 3, comma 6, definisce gli appalti pubblici come “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”.
Le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sono state recepite nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Gli appalti pubblici possono essere di lavori, forniture o servizi. Le definizioni sono contenute nell’art. 3, commi 7, 9 e 10, del D.Lgs. 163/2006 che recepisce le corrispondenti definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, lettere b), c) e d) della direttiva 2004/18/CE.
Gli appalti pubblici di lavori sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I del D.lgs. 163/2006, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore.
I lavori indicati nell’allegato I del D.Lgs. 163/2006 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica (art. 3, comma 8, D.Lgs. 163/2006).
Quando il contratto ha per oggetto congiuntamente la progettazione e l’esecuzione si parla di appalto integrato, di cui ve ne sono due specie:
- l’appalto integrato tradizionale, nel quale l’appaltatore predispone il progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante (o ente aggiudicatore);
- l’appalto integrato complesso, nel quale la stazione appaltante (o ente aggiudicatore) si limita a predisporre il progetto preliminare, ciascun concorrente propone un progetto definitivo e l’appaltatore, selezionato anche sulla base del progetto proposto, predispone il progetto esecutivo.
Qualora, per l’esecuzione di lavori o forniture che presentino particolari caratteristiche tecniche, la pubblica amministrazione non avesse predisposto un progetto può ricorrere all’appalto concorso con il quale, sulla base delle indicazioni fornite dall’ente appaltante, il concorrente dovrà presentare non soltanto le offerte economiche ma anche i relativi progetti tecnici. Con questa procedura l’aggiudicazione prescinde dalla mera convenienza dell’offerta economica ma verte anche sulla validità delle soluzioni e della perfezione tecnica dei progetti proposti.
Gli appalti pubblici di forniture sono appalti pubblici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
Gli appalti pubblici di servizi sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II del D.Lgs. 163/2006.