Destinazione Italia, Legge di Stabilità e Milleproroghe non fanno che aumentare la confusione sul tema della certificazione energetica. Ma non basta: dal 2 ottobre 2014 l’ultima rivoluzione è introdotta dalla pubblicazione dell’aggiornamento della normativa tecnica di riferimento (UNI/TS 11300:2014 parti 1 e 2). Difficile sia per il soggetto certificatore che per il proprietario di un immobile orientarsi in un quadro legislativo sempre più intricato, dove le sanzioni si fanno più aspre e i controlli più severi e rigorosi.
Scopo di questo testo è chiarire al lettore il quadro di riferimento legislativo in tema di certificazione energetica, focalizzando l’attenzione sugli obblighi e le disposizioni oggi in vigore. Dopo un breve excursus circa l’evoluzione legislativa nazionale, il testo risponde alle domande più pratiche e diffuse in tema di certificazione energetica: cosa cambia tra APE e ACE, quali sono gli obiettivi della certificazione energetica, gli obblighi del soggetto certificatore, le qualifiche e le competenze richieste al soggetto certificatore, quando è obbligatorio redigere l’attestato di prestazione energetica e a chi inviare la documentazione redatta.
Tutto ciò che è necessario e sufficiente sapere, da un punto di vista legislativo, per redigere un attestato di prestazione/qualificazione energetica (APE/AQE), lasciando talora riferimenti e spunti di riflessione ai lettori interessati ad approfondire ulteriormente le tematiche trattate.Giovanna de Simone, ingegnere meccanico, dottore di ricerca in ingegneria dell’Energia-Ambiente, opera nel settore dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili in collaborazione con Intellienergia spin-off degli Studi di Roma Tor Vergata.
Autrice del software Certificare 1.0 per la certificazione energetica degli edifici. E’ consulente per conto di aziende, privati ed enti pubblici.Volumi collegati:- Progettare e riqualificare per l’efficienza energetica, F. Russo, G. Messina, J. Gorgone, G. D’Amico, M. Cammarata, G. Cammarata, I ed. 2014
Si definisce Attestato di Prestazione Energetica (APE) il documento redatto in conformità delle Linee Guida emanate col decreto ministeriale del 26 giugno 2009 che introduce su tutto il territorio nazionale la Certificazione Energetica degli edifici; in particolare la normativa si applica a quelle regioni che non hanno ancora una propria legislazione. Nelle regioni che invece hanno approvato apposita normativa si applicano le disposizioni regionali.
L’APE è un documento ufficiale, valido 10 anni, prodotto da un soggetto accreditato (certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. Generalmente, il ruolo del certificatore energetico è ricoperto da un tecnico abilitato, come ad esempio un architetto, un ingegnere o un geometra.Questi possono essere sia dipendenti di enti pubblici oppure operare all’interno di società private.
La sua utilità al momento ha 4 scopi principali:
per il rogito: dal 23 dicembre 2013, l’assenza dell’APE comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000 €, a carico d’entrambe le parti.
per i contratti d’affitto: dal 23 dicembre 2013 l’assenza dell’APE comporta sanzioni compresa tra 1.000 e 4.000 €, a carico d’entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura; le sanzioni sono ridotte alla metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
per l’accesso alle detrazioni del 110% (superecobonus) e del 65% (ecobonus) sul reddito IRPEF: l’APE è parte della documentazione necessaria.
per pubblicizzare annunci immobiliari: dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica[14] delle unità immobiliari.
L’APE era necessario per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell’ar. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio tra il 27 agosto 2012 e il 6 luglio 2013). Attualmente non è necessario un APE per poter usufruire della detrazione fiscale del 50% e i contributi emessi dal GSE (scambio sul posto e vendita dell’eccedenza).
Con l’introduzione dei decreti attuativi da parte di diverse regioni, si sono costituiti organismi che supervisionano i professionisti abilitati alla redazione dell’attestato energetico.
L’APE pertanto è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di appartenenza, alfanumerica, da A++++ (minimo consumo energetico) a G (massimo consumo energetico). L’unità di misura per l’indice di prestazione energetica è il kWh/m² anno. Il simbolo utilizzato e definito dalla legge a livello europeo è l’EPgl,nren (inglese: Global Energy Performance, not renewable; italiano: Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile o più brevemente IPE)[15].
L’attestato di prestazione energetica non è obbligatorio nei seguenti casi:
immobili destinati a luoghi di culto;
fabbricati industriali e artigianali particolari riscaldati per esigenze particolari – come le serre – oppure climatizzati tramite la combustione di residui del processo produttivo non utilizzabili in altro modo;
edifici “secondari” come legnaie, portici, piscine, gazebo, ecc. e quelli rustici, ovvero senza infissi, rifiniture e impiantistica;
fabbricati non abitativi (garage, cantine, depositi, ecc.);
fabbricati agricoli non residenziali e privi di riscaldamento;
fabbricati isolati con una superficie utile minore di 50 m²;
Attenzione: nei 4 ultimi casi non è consentito riscaldare gli ambienti.
L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) , sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.