Progettazione strutturale antincendio – Come sviluppare analisi strutturali e verifiche di sicurezza in caso di incendio

Questo libro espone i concetti fondamentali per la progettazione strutturale in caso di incendio e presenta la metodologia per lo sviluppo delle analisi strutturali che ne sono alla base. Attraverso tali analisi si simula realisticamente il comportamento di una costruzione, se ne valuta la effettiva capacità portante con una impostazione prestazionale e se ne giudica la robustezza contro un’azione estrema come l’incendio.

L’attenzione è rivolta particolarmente alle costruzioni in acciaio che, per la suscettibilità di questo materiale alle alte temperature, risultano in generale delicate in caso di incendio: in questo caso però, una oculata organizzazione degli elementi strutturali può condurre ad un idoneo sistema strutturale e proprio una corretta analisi può efficacemente supportare una progettazione economicamente vantaggiosa.

Il testo riassume circa quindici anni di insegnamento, ricerca, consulenza e partecipazione a comitati normativi dei tre autori nel campo della progettazione strutturale antincendio e presenta precisi esempi sviluppati con il codice di calcolo commerciale Straus7.

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il certificato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio. È intestato al responsabile dell’attività ed ha validità 5 anni, al termine dei quali, necessita di essere rinnovato.

L’elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nell’Allegato 1 al DPR 151/2011, concernente l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi .

Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il DPR 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Non sempre come titolare di attività si è a conoscenza dell’obbligo di doversi adeguare alle normative antincendio. Questo è dovuto al fatto che solo in determinate condizioni è obbligatorio (es: oltre determinate superfici, n° di addetti o quantitativi di materiale combustibile). L’analisi è sempre necessario farla eseguire da un tecnico specializzato in Prevenzione incendi e Progettazione antincendio.

Esistono anche dei servizi gratuiti online di valutazione di assoggettabilità della propria attività, eseguiti direttamente da professionisti antincendio.

Le attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie – A, B, C – in base alla semplicità della struttura. Ad esempio il punto 41 teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive, Nel punto A ci sono i teatri con non più di 25 persone, nel B tra i 26 e i 100, nel C oltre i 100. Si ipotizza che i teatri che tengono 25 posti siano piccoli e quindi semplici da progettare.

La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:

Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti

Categoria B e C: Gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Successivamente si può iniziare l’attività presentando al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto

categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato

categoria C, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Nonostante il massimo impegno per prevenire l’insorgere di un incendio, e la massima attenzione nell’adozione dei più moderni mezzi di rivelazione, segnalazione e spegnimento di un incendio, non si può mai escludere con certezza la possibilità che l’incendio si sviluppi comunque, e si estenda con produzione di calore e fumi tali da mettere a repentaglio la vita umana.
In considerazione di tutto ciò, l’esodo delle persone minacciate da un incendio è universalmente riconosciuto come problema di capitale importanza, per la cui risoluzione devono essere adottati provvedimenti tecnici irrinunciabili, che hanno per scopo la tutela della incolumità delle persone dalla minaccia di un incendio, e cioè dagli effetti del calore, del fumo, dei gas tossici e del panico.

Nella progettazione (o nella verifica) di un sistema di vie d’uscita si devono sempre valutare alcuni elementi fondamentali, che riguardano principalmente
i seguenti aspetti:

· dimensionamento e geometria delle vie d’uscita;
· sistemi di protezione attiva e passiva delle vie d’uscita;
· sistemi di identificazione continua delle vie d’uscita (segnaletica,
illuminazione ordinaria e di sicurezza, etc.).


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